Serie B: multate nove società. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 24esima giornata

La Lega Serie B ha reso note le sanzioni del Giudice Sportivo a seguito della 24esima giornata di Serie B:

“Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Brescia, Catanzaro, Como, Cremonese, Modena, Palermo, Reggiana, Spezia, Sudtirol e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. COMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni sul terreno di giuoco e uno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco e uno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcune bottigliette di plastica vuote e tre bicchieri nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del primo tempo.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. CATANZARO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l’inizio del primo tempo.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. TERNANA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 49° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.