Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo, per il Palermo altra stangata.

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Brescia, Como, Cosenza, Cremonese, Lecco, Palermo, Parma, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Ternana e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni in direzione di un settore occupato dalla tifoseria avversaria, un petardo e tre fumogeni nel recinto di giuoco oltre ad un fumogeno che lanciato colpiva, senza alcuna conseguenza, uno steward nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 43° del secondo tempo, lanciato un petardo sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS