Serie B – Provvedimenti del Giudice Sportivo: multe per Cosenza, Bari, Salernitana e Spezia dopo la 27^ giornata

La Lega Serie B ha ufficializzato le decisioni del Giudice Sportivo in merito all’8ª giornata di ritorno, colpendo diverse società con sanzioni economiche a causa di comportamenti irregolari da parte dei propri sostenitori e ritardi nell’avvio delle gare. Nonostante numerosi episodi di utilizzo di materiale pirotecnico sugli spalti, solo alcuni club sono stati effettivamente sanzionati.
Cosenza, la multa più pesante: 8.000 euro

Il Cosenza è il club che ha ricevuto la sanzione più alta: 8.000 euro di ammenda per il comportamento dei propri tifosi durante la partita. I sostenitori rossoblù hanno lanciato ben sette petardi e sette fumogeni all’interno del recinto di gioco, violando le normative di sicurezza. La sanzione è stata comunque attenuata ai sensi dell’art. 29, comma 1 lett. b) del CGS, che consente riduzioni in caso di collaborazione della società o mitigazione dei rischi.
Bari e Salernitana, sanzioni per lanci di petardi

Anche Bari e Salernitana sono stati colpiti da sanzioni economiche per episodi simili:

4.000 euro al Bari per il lancio di due petardi sul terreno di gioco durante la partita.
3.000 euro alla Salernitana dopo che, al 3° minuto del primo tempo, è stato lanciato un petardo in campo dai propri sostenitori.

Entrambe le sanzioni sono state ridotte in base all’art. 29, comma 1 lett. b) del CGS.
Spezia multata per cori e ritardi

Doppia multa per lo Spezia, per un totale di 4.000 euro:

2.000 euro per aver ritardato l’inizio della gara di circa due minuti senza giustificato motivo.
2.000 euro per cori irridenti rivolti all’arbitro da parte dei tifosi al termine del match.

In questo caso, il club ligure è stato ritenuto responsabile oggettivo degli episodi.
Nessun provvedimento per altri club nonostante l’uso di fumogeni

Il Giudice Sportivo ha rilevato che i sostenitori di Brescia, Catanzaro, Cosenza, Frosinone, Mantova, Pisa, Reggiana, Sampdoria e Spezia hanno fatto uso di materiale pirotecnico nei rispettivi settori durante le gare. Tuttavia, grazie all’applicazione delle norme previste dall’art. 29, comma 1 lett. a), b) e d) del CGS, che fungono da esimenti in particolari circostanze, non sono stati presi provvedimenti sanzionatori nei confronti di questi club.