Serie B: maxi multe per Cosenza e Catanzaro, ammende anche per altre tre società. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 28^ giornata

Il Giudice Sportivo ha reso noti gli squalificati e le ammende al termine della 28^ giornata del campionato di Serie B. Multe salate per Cosenza e Catanzaro, complici gli scontri avvenuti tra le tifoserie al termine della gara, multate anche altre tre società.

La nota:

“a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della nona giornata ritorno
sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Brescia, Cittadella, Como, Cosenza,
Cremonese, Feralpisalò, Lecco, Modena, Palermo, Reggiana, Sampdoria e
Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto
nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono
congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con
efficacia esimente,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato numerosi fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria, per
avere inoltre lanciato, nel recinto di giuoco, numerosi petardi e quindici fumogeni;
sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara, lanciato numerosi fumogeni in un settore occupato dalla tifoseria avversaria,
per avere inoltre lanciato, nel recinto di giuoco alcuni petardi e quattro fumogeni;
sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 38° del primo
tempo, lanciato in un settore occupato dalla tifoseria avversaria un fumogeno; per avere
inoltre, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo e nel recinto tre
petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, al 50° del
secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art.
29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso
della gara, lanciato un petardo e due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata
ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.