Serie B: nessuna sanzione per il Palermo, punito il Venezia. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 34^ giornata

La Lega B, mediante una nota ufficiale, ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 34^ giornata di campionato, con cinque società che sono state multate dopo lanci di petardi e bottigliette di plastica durante i vari match:

“a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quindicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Ascoli, Bari, Catanzaro, Como, Cosenza, Feralpisalò, Lecco, Palermo, Reggiana, Sampdoria, Spezia e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato due petardi sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo ed un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 32° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.