Laser a Vasic e lancio di fumogeni: multa salatissima per il Palermo. I provvedimenti del Giudice Sportivo

Mano pesante del Giudice Sportivo per punire la contestazione dei tifosi del Palermo avvenuta ieri sera, venerdì 9 maggio, in occasione della sfida della 38esima giornata contro il Frosinone. I tifosi rosanero costringono la società siciliana a pagare una maxi-multa per i fumogeni lanciati in campo, uno dei quali ha costretto l’arbitro a sospendere il gioco e per il laser puntato contro Aljosa Vasic.
“Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 4° del primo tempo e poco prima dell’inizio del secondo tempo, indirizzato un fascio di luce laser in direzione di un calciatore; per avere inoltre, al 5° ed all’11° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva, in entrambe le occasioni, l’Arbitro a sospendere la gara per circa trenta secondi; per avere infine, nel corso della gara, lanciato sette fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.
Il Palermo, tuttavia, non è l’unico club a essere stato sanzionato. Di seguito gli altri provvedimenti del Giudice Sportivo:
Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato verso i componenti della panchina avversaria sputi e getti d’acqua, per avere inoltre, nel corso del primo tempo, lanciato due accendini sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. MODENA per avere suoi sostenitori, poco prima dell’inizio del secondo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco che danneggiavano la rete di una porta, costringendo pertanto l’Arbitro a ritardare l’inizio della frazione di giuoco di circa tre minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CARRARESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due fumogeni ed una bottiglietta di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.500,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Inoltre “premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Brescia, Cittadella, Cremonese, Juve Stabia, Mantova, Modena, Palermo, Pisa, Reggiana, Sampdoria, Sassuolo e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori”.