Serie B: le decisioni del giudice sportivo

Attraverso il proprio sito ufficiale la Lega Serie B ha pubblicato le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B, avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, che nel corso della riunione del 26 novembre 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

“SERIE BKT

Gare del 22-23-24-25 novembre 2019 – Tredicesima giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono,con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 26 novembre 2019
Gara Soc. SPEZIA – Soc. FROSINONE

Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61, n. 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 13.12 del 25 novembre 2019) in merito alla condotta del calciatore Luka Krajnc (Soc. Frosinone) consistente nell’aver pronunciato espressione blasfema al 47° del secondo tempo;
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;
considerato che le immagini televisive non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all’espressione di una frase avente contenuto blasfemo da parte del calciatore Krajnc;
P.Q.M.
delibera di non sanzionare il calciatore calciatore Luka Krajnc (Soc. Frosinone) in ordine alla segnalazione del Procuratore federale.

CALCIATORI


CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MIGLIORINI Marco (Salernitana): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara.

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALOI Salvatore (Trapani): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
CASTAGNETTI Michele (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
IDDA Riccardo (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
IORI Manuel (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
NINKOVIC Nikola (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DIRIGENTI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

ACCARDI Pietro (Empoli): per avere, al 49° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato platealmente una decisione arbitrale, rivolgendo agli Ufficiali di gara un’espressione irriguardosa; alla notifica del provvedimento di espulsione reiterava la protesta con un atteggiamento irriguardoso; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della tredicesima giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Crotone, Juve Stabia, Salernitana e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. BENEVENTO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del giuoco; per avere inoltre una persona, non identificata, ritardato ulteriormente la ripresa del giuoco, al 46° del secondo tempo, frapponendosi tra il pallone e un calciatore del Crotone venendo a contatto con il medesimo.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardi e acceso due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere un petardo e acceso tre fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.