Lega Pro: il regolamento del fondo di sostegno

Attraverso un comunicato, la Lega Pro ha reso pubblico il Regolamento del Fondo di Sostegno istituito dalla Lega stessa.

Ecco quanto si legge:

1. Fondo di Sostegno
Il presente regolamento definisce le finalità e le procedure per l’accesso al Fondo di Sostegno istituito da Lega Pro (di seguito anche il “Fondo”) da parte delle società sportive associate, nei limiti ed alle condizioni previste dal Codice di Autoregolamentazione.

2. Finalità del Fondo
2.1. Il Fondo non ha finalità di lucro ed è stato costituito con lo scopo di fornire assistenza alle società associate alla Lega Pro, in possesso dei necessari requisiti di seguito individuati, mediante la possibilità di accedere ad erogazioni di acconti a valere sui crediti in via di maturazione nel corso della stagione sportiva.
2.2. I crediti per i quali è possibile richiedere le erogazioni di acconti sono quelli che si originano nell’ambito del sistema sportivo e, specificatamente, il saldo attivo finanziario della campagna trasferimenti relativo alla stagione sportiva in corso, nonché i contributi derivanti dalla Mutualità Generale (ex Legge Melandri) e dalla Mutualità di Sistema in maturazione nel corso della stagione sportiva.
2.3. Il Fondo è istituito con la finalità di agevolare le società a superare eventuali difficoltà finanziarie infra annuali di breve periodo che dovessero emergere nel corso della stagione sportiva, volendo, pertanto, costituire un supporto migliorativo dei flussi di cassa programmati. I crediti derivanti dal Fondo non rappresentano quindi risorse supplementari/aggiuntive, oltre quelle complessivamente spettanti alla società.

3. Dotazione del Fondo
3.1. Il Fondo di Sostegno, così come previsto dal Codice di Autoregolamentazione, è costituto mediante destinazione di risorse finanziarie istituzionali per un ammontare complessivo di € 1.000.000,00 (un milione/00).
3.2. Considerata l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, nonché la conseguente crisi economico-finanziaria, in deroga a quanto previsto dal Codice di Autoregolamentazione e, in via del tutto eccezionale, per la sola stagione sportiva 2020/2021, la dotazione del Fondo è stata innalzata sino all’ammontare complessivo di € 2.000.000,00 (due milioni/00).
3.3. La dotazione del Fondo è da intendersi globale e non riferita ad ogni singola stagione sportiva. Laddove si rendesse opportuno e/o necessario, il Consiglio Direttivo di Lega, anche in base alle risorse istituzionali disponibili e tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell’associazione, potrà valutare l’opportunità o meno di variarne la dotazione.

4. Requisiti di accesso
4.1. Possono proporre istanza di accesso al Fondo le società sportive facenti parte dell’organico di Lega Pro che, al momento della richiesta, siano in possesso di ognuno dei seguenti requisiti:
i) siano in regola con le disposizioni economico–finanziarie della F.I.G.C.;
ii) non siano state attinte da deferimenti per violazione delle disposizioni economico–finanziarie della F.I.G.C.;
iii) non abbiano riportato sanzioni, neppure in termini di ammende e/o penalizzazioni, in conseguenza della violazione delle predette disposizioni federali;
iv) i crediti per i quali si richiede l’erogazione di acconti al Fondo non siano stati oggetto di cessione o di altri atti di disposizione pregiudizievoli (es: pegno);
v) i crediti per i quali si richiede l’erogazione di acconti al Fondo non siano stati oggetto di pignoramenti/sequestri in corso;
vi) non siano sottoposte a procedure di liquidazione e/o concorsuali e/o esecutive.
4.2. Le istanze di accesso al Fondo di Sostegno devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società sportiva e trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo segreterialegapro@legalmail.it.
4.3. Lega Pro valuta le domande seguendo l’ordine cronologico di ricezione, riservandosi di valutare di volta in volta, a suo insindacabile giudizio, sia in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi che soggettivi, l’ammissibilità o meno delle stesse, fermo il vincolo della complessiva dotazione del Fondo.
4.4. Lega Pro, all’esito delle predette valutazioni, provvede, entro un congruo termine, a dare comunicazione agli interessati in ordine all’accoglimento o meno della richiesta.
4.5. Nessun interesse, spesa o diritto ulteriore è dovuto a Lega Pro, in quanto trattasi di mera attività mutualistica svolta dall’Associazione nei confronti delle proprie associate.

5. Criteri di erogazione e rimborso
5.1. La società sportiva, in possesso di ognuno dei requisiti di cui all’art. 4.1, può proporre istanza di accesso al Fondo, richiedendo l’erogazione di un acconto sui propri crediti, in maturazione nella medesima stagione sportiva, fino all’importo massimo di € 100.000,00 (Euro centomila/00) e, comunque, non oltre il 50% dell’ammontare dei crediti non oggetto di atti di disposizione pregiudizievoli che residuano al momento della richiesta, così come
previsti all’art. 2.2.
5.2. Le società che hanno ricevuto l’erogazione da parte del Fondo nel corso di una stagione sportiva fino alla concorrenza del massimale di € 100.000,00, non potranno presentare ulteriore domanda di accesso nel corso della stessa stagione sportiva, anche nell’ipotesi in cui abbiano già provveduto al rimborso per l’intero e, dunque, estinto l’obbligazione restitutoria.
5.3. L’istanza di accesso al Fondo non potrà essere proposta successivamente al 31 marzo di ogni stagione sportiva, dovendo l’importo corrisposto in acconto essere restituito entro e non oltre il termine della stagione.
5.4. Le somme corrisposte da Lega Pro sono vincolate al pagamento dei debiti sportivi relativi alla stagione sportiva nella quale vengono erogate. 
5.5. Gli importi che vengono anticipati dal Fondo devono essere rimborsati entro e non oltre 90 giorni dalla loro erogazione e, comunque, non oltre la fine della stagione sportiva.
5.6. Considerata l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 e la conseguente crisi economico-finanziaria, in deroga a quanto previsto dal Codice di Autoregolamentazione e in via del tutto eccezionale per la sola stagione sportiva 2020/2021, gli importi che vengono anticipati dal Fondo devono essere rimborsati entro e non oltre 180 giorni dalla loro erogazione. Qualora le somme venissero erogate nei 180 giorni antecedenti la chiusura della stagione, le stesse dovranno comunque essere restituite entro e non oltre il termine della medesima stagione sportiva.
5.7. Ai fini della erogazione delle somme per cui è fatta richiesta, e successivamente alla comunicazione di accettazione della stessa, la società istante autorizza Lega Pro ad accantonare temporaneamente i crediti in via di maturazione nella stagione sportiva in corso di cui al precedente articolo 2.2, fino alla concorrenza della somma richiesta, a garanzia del rimborso.
5.8. Le suddette somme erogate potranno essere restituite a Lega Pro anche mediante compensazione con i crediti maturandi della società di cui all’art. 2.2. e accantonati secondo le previsioni di cui al precedente art. 5.7.

6. Sanzioni
6.1. L’eventuale ritardo nella restituzione a Lega degli importi erogati entro il termine sopra stabilito comporterà, a carico della società inadempiente, la preclusione alla proposizione di nuova domanda di accesso al Fondo nel corso della medesima stagione sportiva.
6.2. L’eventuale mancata restituzione a Lega degli importi erogati entro il termine della stagione sportiva, comporterà, a carico della società inadempiente, la certificazione negativa a Co.Vi.So.C. e/o agli Enti preposti, secondo quanto previsto dal Sistema Licenze Nazionali e, pertanto, in base alle stesse disposizioni, ciò potrà essere causa di applicazione delle relative sanzioni, compresa la non ammissione al campionato della seguente stagione sportiva. In tale ipotesi rimane comunque fermo ed impregiudicato il diritto della Lega di recuperare, immediatamente al verificarsi dell’inadempimento, la somma erogata attingendo alla provvista derivante dall’escussione di garanzie prestate per l’ammissione al Campionato.

7. Disposizioni Finali
Il presente regolamento entrerà in vigore dal momento della sua pubblicazione e potrà essere oggetto di eventuale revisione e/o aggiornamento ad opera del Consiglio Direttivo.