Frosinone-Palermo: nuovo ricorso per i rosanero. Il comunicato

Il Palermo non si arrende e continua la battaglia legale sul play off tra la squadra rosanero e il Frosinone. Il club dell’ormai ex presidente Maurizio Zamparini, ha fatto ricorso nuovamente al Collegio di Garanzia dello Sport per chiedere lo 0-3 a tavolino.

Ecco il comunicato:

“Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la società Frosinone Calcio S.r.l., la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) e della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Sportiva d’Appello della FIGC, Sez. I, emessa a mezzo C.U. n. 050/CSA del 9 novembre 2018 (dispositivo) e n. 055/CSA, pubblicato il successivo 16 novembre (motivazioni), con cui, in sede di rinvio, in seguito alla pronuncia del Collegio di Garanzia nel giudizio per i fatti inerenti alla partita Frosinone-Palermo del 16 giugno u.s. (gara di ritorno dei play off di Serie B s.s. 2017/2018) la medesima Corte ha rigettato l’istanza dell’U.S. Città di Palermo di esclusione dal giudizio della FIGC ed ha inflitto alla società Frosinone Calcio l’ulteriore sanzione dell’ammenda di € 25.000,00.

La ricorrente U.S. Città di Palermo chiede al Collegio di Garanzia:

a) di ritenere e dichiarare l’ammissibilità del presente ricorso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 bis, commi 2 e 3, dello Statuto del CONI;
b) di ritenere, ai sensi dell’art. 60, comma 5, CGS CONI, per le motivazioni esposte in narrativa, la sussistenza dei motivi di urgenza e, per l’effetto, di disporre l’abbreviazione dei termini di rito;
c) di accogliere il presente ricorso, decidendo la controversia senza rinvio, ai sensi dell’art. 62, comma 1, CGS CONI, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;
d) di revocare e/o annullare la decisione emessa dalla CSA FIGC, di cui ai CC.UU. n. 050/CSA del 9 novembre u.s. e n. 055/CSA del 16 novembre u.s., per tutti i motivi esplicitati nel ricorso e, per l’effetto:
e) di ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione della norma di cui all’art. 17, comma 1, CGS FIGC e per violazione del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport con il provvedimento n. 56/2018 per i motivi di cui al punto 1) del ricorso e, per l’effetto, di sanzionare il Frosinone con la perdita della gara disputata in data 16 giugno u.s. con il punteggio di 0-3 in favore dell’U.S. Palermo, ai sensi dell’art. 17, comma 1, CGS, ovvero con la comminazione di punti di penalizzazione in misura pari o superiore a 3;
f) di ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione dell’art. 2 CGS CONI e per violazione del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia con provvedimento n. 60/2018 per i motivi di cui al punto 2) del ricorso e, per l’effetto, di applicare la sanzione al Frosinone con effetto nella s.s. 2017/2018;
g) di ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione dell’art. 35 CGS FIGC e per violazione del principio di diritto enunciato dal Collegio con provvedimento n. 56/2018 per i motivi di cui al punto 3) del ricorso e, per l’effetto, di annullarla nella parte relativa, confermando il principio di diritto espresso con detta decisione n. 56/2018;
h) di ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione dell’art. 59, comma 2, lett. a), CGS CONI per i motivi di cui al punto 4) del ricorso e, per l’effetto, di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione della FIGC, in quanto tale, a stare in giudizio innanzi agli organi gli Giustizia Sportiva Federali;
i) di sanzionare, comunque, il Frosinone con la perdita della gara disputata il 16 giugno 2018 con il punteggio di 0-3 in favore dell’U.S. Palermo, ai sensi dell’art. 17 CGS, ovvero con la comminazione di punti di penalizzazione in misura pari o superiore a 3;
h) di non omologare, comunque, il risultato della partita del 16 giugno u.s