Di Cintio: «Giustizia accelerata? Rischio è diritti non tutelati appieno»

Intervenuto ai microfoni di “TMW”, ecco qui di seguito le parole dell’avvocato Cesare Di Cintio, esperto di diritto sportivo, intervenuto in merito a come cambierà la Giustizia Sportiva in Italia dopo il Decreto del Governo: «Stante quanto riportato dalla bozza, contro il provvedimento della FIGC si potrà e dovrà pertanto ricorrere direttamente al Collegio di Garanzia dello Sport senza poter preventivamente adire gli organi della giustizia endofederale. La decisione che verrà assunta dal Collegio sarà quindi definitiva a livello di giustizia sportiva, e potrà essere impugnata soltanto a livello statale prima davanti al Tar e in caso di rigetto al Consiglio di Stato (quale ultimo grado)”. Snelliti quindi i tempi complessivi dal momento in cui si presenta un primo ricorso: “Secondo quanto stabilito dalla bozza del decreto, con riferimento all’unico grado della giustizia sportiva dalla pubblicazione del provvedimento che si intenderà impugnare all’emanazione della decisione finale del Collegio di Garanzia dello Sport trascorreranno al massimo un totale di 22 giorni. Per i successivi gradi è previsto un termine di 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza del Collegio per ricorrere al Tar o dalla pubblicazione della sentenza del Tar per appellare al Consiglio di Stato, oltre ad un periodo di 7 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso per discutere la causa per ciascun grado. Le sentenze in forma semplificata dovranno essere pubblicate entro il giorno successivo dell’udienza”. Ci sono comunque dei rischi di fronte alla prospettiva di una giustizia così veloce: “Il rischio di ricorrere ad una giustizia cosi accelerata è certamente quello di non vedere tutelati appieno i diritti di ciascun club ricorrente in quanto, soprattutto a livello di giustizia sportiva, la decisione sarà adottata in un unico grado, da un solo organo di giustizia, senza dimenticare i costi necessari per adire il Collegio che sono certamente più elevati rispetto agli organi endo federali. Non possiamo tralasciare un dettaglio importante ovvero che i due ulteriori gradi di giustizia concessi per impugnare la decisione del Collegio appartengono alla giustizia statale».