Serie C: un turno di stop per Lancini, Taranto multato – le decisioni del Giudice Spo

Attraverso il proprio sito ufficiale la Lega Pro ha reso note le decisioni del giudice sportivo dopo la terza giornata di C.

Ecco quanto si legge nel comunicato:

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.  Silvano Torrini, nelle sedute del 13 e del 14 settembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:



GARE DELL’ 11, 12 E 13 SETTEMBRE 2021

GARA AVELLINO / LATINA

Il Giudice Sportivo, 
lette le relazioni dei componenti della Procura federale e del Commissario di Campo Delegato di
Lega, osserva quanto segue.


Nelle richiamate relazioni si riferisce, tra l’altro, che, al minuto 60 del secondo tempo, i sostenitori del  Latina presenti nel settore ospiti, rivolgevano un coro espressione di discriminazione razziale imitando il verso della scimmia “HU HU HU” nei confronti del calciatore dell’Avellino Kanoutè nel momento in
cui riceveva il pallone. 
I predetti sostenitori erano presenti in circa 70 e si rendevano responsabili, nella quasi totalità  (secondo la relazione della Procura per il 100% dei 70 occupanti), dei cori sopra riportati.  I cori venivano percepiti da tutti e due i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche
in parti dell’impianto distanti dal Settore sopradetto, nonché dal Commissario di Campo Delegato di  Lega. 
Ad avviso di questo Giudice la dimensione dei cori si deve valutare rilevante, in considerazione del  numero complessivo di sostenitori presenti nell’impianto e della percentuale pressoché totale di
coloro che erano presenti nel settore ospiti ed hanno posto in essere la condotta discriminatoria in  esame. Del pari, si deve ritenere rilevante la percezione reale del fenomeno, come sopra già  specificata. 
Ne consegue che i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art. 28,
comma 4, CGS 
Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della  esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, CGS.  Infine, dalle richiamate relazioni risulta che non è possibile stabilire quale sia il settore dello stadio di  casa occupato dai sostenitori autori dei cori in esame. Ne consegue, pertanto, che l’individuazione dei  settori previsti dall’art. 8, lett. d) avviene in via equitativa.

P.Q.M.


delibera di sanzionare la Società Latina con l’obbligo di disputare una gara casalinga con i settori
denominati curve, destinati ai sostenitori della Società ospitante, privi di spettatori.


Dispone che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per il periodo di un anno con l’avvertenza che,
se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la
sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.


PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:


AMMENDA


€ 3.000,00 PIACENZA

1. Per avere una persona, non identificata ma riferibile alla società, rotto e
scagliato a terra la bandierina di riserva del quarto uomo posizionata su di un
tavolo all’esterno dello spogliatoio degli arbitri (persona rientrata nello
spogliatoio del Piacenza dopo la condotta posta in essere).

2. Per avere suoi tesserati, al termine della gara, danneggiato una parete
dell’ingresso degli spogliatoi, una parete dell’ingresso locale docce ed un porta
salviette dei bagni.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta. (r.proc.fed.,r.c.c., obbligo
risarcimento danni se richiesto).


1.500,00 JUVENTUS U23 per avere i suoi sostenitori intonato al 17° del primo tempo cori minacciosi nei confronti dei calciatori avversari ed al 30° del primo tempo  offensivi, denigratori ed insultanti per motivi di origine territoriale. 
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,  comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., considerato che la Società disputava la gara  in trasferta (r.proc. fed., r.c.c.).

1.000,00 PRO VERCELLI per avere, al 25° minuto circa del secondo tempo, i suoi  sostenitori intonato cori oltraggiosi nei confronti di dirigenti della società
avversaria, così rendendo necessario l‘intervento delle Forze dell’ordine e degli
Steward. 
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,  comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive della
condotta (r.proc. fed.)


1.000,00 TARANTO per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo  per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato al 45° un rotolo di carta di  limitate dimensioni ed al 78° una bottiglietta d’acqua piena senza colpire alcuno  all’interno del recinto di gioco. 
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13.  comma 2, e 26 C.G.S, considerato che non si è verificata alcuna conseguenza.  (r. proc. fed, r. c.c.)

DIRIGENTI NON ESPULSI


AMMENDA € 500.00


SMERIERI FRANCO Presidente del C.D.A. (PRO VERCELLI)

per avere tenuto un comportamento non corretto, mentre si trovava in Tribuna, al 25° minuto circa del
secondo tempo, proferendo nei confronti di dirigenti della società avversaria parole offensive, così
rendendo necessario l’intervento delle Forze dell’ordine e degli Steward.

Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 13, comma 2, e 4 C.G.S,
valutate le modalità complessive della condotta. (r.proc. fed.).


CALCIATORI ESPULSI


SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE


GUIDETTI LUCA (FERALPISALO)

BONALUMI SIMONE (GIANA ERMINIO)

SUSSI CHRISTIAN (PAGANESE)

LANCINI EDOARDO (PALERMO)

CANNAVO KEVIN (VIS PESAR