Serie A, respinto il ricorso del Napoli: “Creati alibi e scuse per non giocare partita”

Attraverso un comunicato ufficiale, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha reso noto di aver respinto il ricorso del Napolki, riconfermando la sconfitta a tavolino contro la Juventus e il punto di penalizzazione in classifica- Ecco il comunicato:

“La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Napoli, confermando la sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica comminate dal Giudice Sportivo per il match con la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre. Il Giudice Sportivo aveva sanzionato il Napoli con la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus. Di seguito il testo completo del provvedimento:

“LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE I SEZIONE composta dai Sigg.ri:
Piero Sandulli Presidente
Lorenzo Attolico Vice Presidente
Maurizio Borgo Componente relatore
Carlo Bravi Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente DECISIONE sul reclamo numero RG 013/CSA/2020-2021, proposto dalla Società S.S.C. Napoli S.p.A., avverso le sanzioni:

  • perdita della gara per 0-3;
  • penalizzazione di 1 punto in classifica per la Stagione Sportiva 2020/2021, seguito gara Juventus/Napoli del 4.10.2020, rappresentata e difesa dall’avvocato Mattia Grassani per la riforma della decisione Giudice Sportivo della Lega di Serie A di cui al Com. Uff. n. 65 del 14.10.2020;

Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza tenutasi in videoconferenza il 9.11.2020 l’Avv. Borgo e uditi, per la Società ricorrente, il Presidente Aurelio De Laurentis e l’avvocato Grassani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO
Con atto, spedito in data 16.10.20, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul C.U. n. 65 del 14.10.20 della predetta Lega) con la quale, in relazione alla gara JUVENTUS-NAPOLI, in programma per il 4.10.2020, era stata irrogata, a carico della stessa Società, la sanzione della perdita della predetta gara con il punteggio di 0-3 nonché la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. A seguito della trasmissione degli atti da parte della Segreteria di questa Corte, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento e/o la revoca delle sanzioni inflitte, disponendo, conseguentemente, la disputa della gara JUVENTUS-NAPOLI, la ricorrente ha dedotto alcuni motivi. In particolare, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. ha affermato che, nella fattispecie di cui è procedimento, ricorressero i presupposti per il riconoscimento della forza maggiore di cui all’art. 55 delle NOIF. Con memoria, trasmessa in data 5.11.2020, la Società S.S.C. NAPOLI S.p.A. ha insistito nell’accoglimento del ricorso”.