Dpcm, il governo pubblica le nuove faq con le risposte ai dubbi: ecco tutti i divieti

Dopo aver introdotto il nuovo Dpcm, in vigore dal 16 gennaio 2021 e con il quale sono state stabilite tre zone rosse, il Governo ha pubblicato le faq con le risposte alle domande più frequenti. Gli italiani chiedono chiarezza attorno ad alcune misure, per comprendere meglio quali siano i divieti vigenti e quali le deroghe concesse.

Nella lunga lista di divieti e deroghe, le novità principali riguardano gli spostamenti verso le seconde case. Tolta, invece, la deroga natalizia che consentiva a un massimo di due persone (a cui si aggiungono disabili e figli minori di 14 anni) di raggiungere un parente fuori dal proprio comune. Nell’intero territorio nazionale gli spostamenti sono ammessi solo tra le 5 e le 22, salvo comprovate esigenze.

Con il nuovo Dpcm, dopo mesi di divieto, gli italiani potranno recarsi nelle proprie seconde case, anche se si trovano in un’altra Regione o Provincia autonoma. In Sicilia è vietato, salvo eventuali urgenze o necessità da indicare nell’autocertificazione. Il titolo per recarsi nella seconda casa, “per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021”.

Nella seconda casa, inoltre, potrà recarsi solo il nucleo familiare. La sussistenza dei requisiti potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa o, eventualmente, anche con autocertificazione, che sarà poi sottoposta a verifica. Dichiarare il falso costituisce un reato.

“È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli”. Così nelle nuove faq il Governo ha fatto chiarezza sull’attività sportiva.

In zona rossa l’attività sportiva può essere svolta solo nel proprio territorio comunale, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all’aperto. Resta l’obbligo della distanza interpersonale di due metri. Non si esclude che “nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta)”, si possa “entrare in un altro Comune”. Superare i confini municipali in tal caso è consentito, “purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza”.

Passeggiate, bicicletta, pesca e caccia
Naturalmente, anche in zona rossa, la bicicletta può essere usata “per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità”. Oltre che “per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro”. Chi decidesse di fare attività fisica, deve ricordarsi di indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza e restare vicino a casa. Le passeggiate sono ammesse. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito “a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione”.

Caccia e pesca dilettantistica o sportiva sono consentite ovunque all’interno dell’area gialla. Potranno essere praticate solo all’interno del proprio comune in area arancione e sono vietate in zona rossa.

Le regole su asporto e domicilio
Alla vigilia del nuovo Dpcm, non sono mancate le discussioni riguardanti l’asporto. Sul sito del Governo si precisa che: “La vendita con asporto è possibile anche dalle 18.00 alle 22.00. Ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25)”.

La consegna a domicilio resta consentita senza limiti di orario, “ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti”. Nelle zone rosse e arancioni, “è consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati”.

Spostamenti tra Regioni e in zona rossa
In caso di comprovate esigenze, resta la possibilità di spostarsi anche tra Regioni. Qualora chi dovesse uscire dai confini regionali non disponesse di un’auto, non avesse la patente o ci fossero altri impedimenti, può farsi accompagnare da un familiare, preferibilmente convivente. L’accompagnatore può anche essere una persona incaricata del trasporto, da e verso la propria abitazione. Nel caso in cui l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi, devono indossare entrambi la mascherina.

In zona rossa sono consentiti esclusivamente spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. Naturalmente, è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, comprese le seconde case. Nel rispetto del coprifuoco e una sola volta al giorno, è consentito fare visita a parenti o amici nello stesso Comune, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione. Si aggiungono anche i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. In Sicilia, invece, le visite a parenti e amici non sono consentite, a eccezioni di motivi di salute o particolari necessità.

Chi vive in un comune con un massimo di 5.000 abitanti può uscire dai propri confini municipali e spostarsi anche entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi anche in un’altra Regione o Provincia autonoma). Tuttavia, non è permesso recarsi in capoluoghi di Provincia.

Assistere parenti
Le faq spiegano che gli spostamenti anche verso comuni o Regioni in aree diverse sono consentiti se necessari per assistere parenti non autosufficienti, “ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti” in quel comune o Regione. Potranno spostarsi solo le persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza: un solo parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori o disabili che abitualmente egli già assiste.

All’interno della zona rossa si può andare ad assistere un parente o un amico non autosufficiente perché è “una condizione di necessità”. Nel caso in cui l’assistito sia una persona anziana o fragile, “che sono categorie più vulnerabili”, occorre “cercare di proteggerle dai contatti il più possibile”.

Tuttavia, chi vive in zona rossa non può andare a fare visita ai propri parenti, come genitori anziani, se godono di buona salute e se residenti in un’altra Regione e comune. Così si precisa sul sito del Governo.

Funzioni religiose
Restano consentite le funzioni religiose, purché svolte rispettando i protocolli sottoscritti dal Governo. Tali regole valgono in tutte le aree.

Sono consentite anche le tumulazioni e le sepolture. Resta fondamentale il mantenimento della distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.