IL CONI ANNULLA SENTENZA FIGC SU FROSINONE-PALERMO

Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Coni ha annullato la sentenza della Figc del 27 giugno sul caso Frosinone-Palermo. Inoltre, i ricorsi delle due squadre sono stati riuniti. Di seguito quanto si legge nella nota integrale:

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Mario Sanino, al termine della sessione di udienze tenutasi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2018, presentato, in data 3 luglio 2018, dal sig. Alessandro Ruggeri, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Genius Management s.r.l, avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 128/CFA del 4 giugno 2018, che, nel confermare la decisione della Commissione Procuratori Sportivi della FIGC, di cui al C.U. n. 10/PS del 27 febbraio u.s., ha respinto l’appello del ricorrente e, per l’effetto, ha confermato il provvedimento di diniego all’iscrizione nel Registro Procuratori Sportivi nei confronti del medesimo sig. Ruggeri; le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC;

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  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 54/2018, presentato, in data 23 luglio 2018, dalla società Santarcangelo Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), avente ad oggetto l’impugnativa dei Comunicati Ufficiali della Lega Pro n. 261/L del 27 giugno 2018 e n. 253/DIV di pari data, nella parte in cui veniva (e viene) pubblicata la classifica finale del Girone B del Campionato di Serie C 2017/2018, con l’inserimento, al diciassettesimo posto, della società Vicenza Calcio S.p.A., nonostante l’avvenuta revoca alla stessa dell’affiliazione alla FIGC, come da delibera del Commissario Straordinario ex C.U. n. 75 del 21 giugno 2018, e con contestuale collocazione, in diciottesima posizione, della odierna istante, per questo retrocessa in serie D, secondo quanto, altresì, sancito dal successivo C.U. della Lega Pro n. 271/L del 30 giugno 2018, qui parimenti impugnato, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti ai succitati provvedimenti; le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC e nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Lega Pro;

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  • HA RIUNITO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2018, presentato, in data 26 luglio 2018, da parte della società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, a Sezioni Unite, emessa a mezzo Comunicato ufficiale n. 168/CSA del 26 giugno 2018 e n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, contenenti, rispettivamente, il dispositivo e le motivazioni della decisione con cui è stato respinto il reclamo della U.S. Città di Palermo S.p.A. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega B (Comunicato Ufficiale n. 200/2018), che ha rigettato le domande della Società Palermo – di sanzionare la Società Frosinone con la perdita della gara disputata in data 16 giugno 2018 con il punteggio di 0-3, di non omologare il risultato della partita ed, in linea subordinata, previa squalifica del campo di giuoco del Frosinone, di non omologare e/o annullare il risultato della predetta gara, ordinandone la ripetizione – ed ha irrogato al Frosinone la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00, con l’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori e non ha adottato ulteriori provvedimenti sanzionatori per il comportamento dei suoi sostenitori;

CON IL

  • ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2018, presentato, in data 31 luglio 2018, da parte della società Frosinone Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l’impugnazione della decisione della Corte Sportiva di Appello c/o FIGC, pubblicata nel C.U. n. 001/CSA del 5 luglio 2018, le cui motivazioni sono contenute nel C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, con cui, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo c/o L.N.P. Serie B, è stata comminata, nei confronti della ricorrente, l’ammenda di € 25.000,00 e la squalifica del campo per due giornate di gara con obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse;

CON IL

  • ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2018, presentato, in data 4 agosto 2018, dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, I^ Sezione, emessa a mezzo Comunicato Ufficiale n. 2/CSA, pubblicato in data 6 luglio 2018, con cui è stato rigettato il ricorso della società Frosinone Calcio S.r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (C.U. n. 200/2018) – che ha irrogato, a carico del Frosinone, le sanzioni dell’ammenda di € 25.000,00 e dell’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori – ed è stata confermata, a carico della predetta società, la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 ed elevata quella relativa al campo, con la squalifica per due giornate di gara, con l’obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse;

 

Conseguentemente, ritenendo non coerentemente sanzionata la condotta evidenziata dalla CSA FIGC rispetto alla gravità dei fatti per come descritti in decisione, HA ANNULLATO con rinvio la sentenza della CSA FIGC, di cui al C.U. n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, e la sentenza della CSA FIGC, di cui al C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, onerando la CSA, in diversa composizione, ad uniformarsi, nella comminatoria della sanzione, al principio di diritto espresso in parte motiva.

HA RESPINTO per il resto le doglianze di entrambe le ricorrenti, con riferimento ai ricorsi n. 58/2018 e 62/2018.

HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2018 e, per l’effetto, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese determinate in € 3.000,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario, per ciascuna parte resistente.

HA STABILITO che la CSA provvederà a regolamentare le spese di giudizio all’esito del giudizio di rinvio con riferimento ai ricorsi n. 58/2018 e 62/2018.

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  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 66/2018, presentato, in data 6 agosto 2018, dalla società A.C. Prato S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l’impugnazione della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 3 agosto 2018 e trasmessa, a mezzo P.E.C., in pari data, al club toscano, con la quale è stata respinta la domanda di ripescaggio nel Campionato di Serie C 2018/2019, presentata dalla ricorrente nei giorni 25 e 26 luglio 2018, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, con precipuo riguardo sia alla relazione negativa della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi del 31 luglio 2018, inviata alla Segreteria Federale il 3 agosto 2018, sia, ai soli fini sportivi che qui interessano, alle comunicazioni del Sindaco di Prato, inoltrate alla predetta Commissione ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico il 24 ed il 26 luglio 2018, concernenti l’asserita revoca della disponibilità dello Stadio Comunale “Lungobisenzio”, precedentemente concessa alla menzionata Società per la disputa delle gare del Torneo di Serie C, nella stagione 2018/2019; HA RESPINTO, ALTRESI’, L’ISTANZA DI RINVIO PRESENTATA DALLA DIFESA DELLA SOCIETA’ RICORRENTE ED HA DISPOSTO LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

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  • HA RESPINTO ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2018, presentato, in data 6 agosto 2018, dalla Società Como 1907 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l’impugnazione della delibera del Commissario Straordinario della FIGC, pubblicata sul C.U. n. 43 del 3 agosto 2018, e trasmessa a mezzo PEC, in pari data, con la quale è stata respinta la domanda di ripescaggio nel Campionato di Serie C 2018/2019, presentata dalla ricorrente in data 27 luglio u.s., nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti al gravato provvedimento, con precipuo riguardo sia alla relazione negativa della CO.VI.SO.C. del 2 agosto 2018, inviata alla Segreteria Federale il 3 agosto u.s., sia ai Comunicati Ufficiali FIGC n. 19 del 18 luglio 2018, n. 56 del 30 maggio 2018 e n. 50 del 24 maggio 2018, nella parte in cui non prevedono la possibilità di avvalersi, in alternativa alle fideiussioni bancarie od assicurative (di € 350.000,00 e/o di € 300.000,00) in favore della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), di bonifici, destinati alla Lega medesima, di importo uguale a quello complessivamente prescritto per le suddette garanzie, nonché al solo menzionato C.U. n. 19/2018, laddove non contempla, per le compagini aspiranti alla integrazione dell’organico del Torneo di Serie C, un termine di garanzia per il compiuto adempimento dei necessari incombenti, a differenza di quanto concesso alle consorelle, richiedenti l’iscrizione alla competizione de qua, dal Titolo IV) del Sistema Licenze Nazionali allegato al citato C.U. n. 50/2018, anche in considerazione del margine temporale, eccessivamente ristretto, ab origine fissato dal richiamato plesso precettivo; Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.