Playoff Serie C: un turno di squalifica per De Rose, due calciatori dell’Entella saltano Palermo. Le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 13 Maggio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SCHENETTI ANDREA (VIRTUS ENTELLA) per aver, all’11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento e con il pallone non a distanza di gioco, colpiva un avversario con una gomitata al volto. Misura della sanzione in applicazione dell’art 38 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità e le modalità del fallo commesso e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario (r.A.A.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA

NARDI MICHELE (CESENA) 313/809 per aver tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S. Nonché: 1 – per essersi trattenuto per circa cinque minuti sulle scale che portano al tunnel che conduce agli spogliatoi dopo il provvedimento di espulsione, facendo rientro negli stessi dopo l’invito rivoltogli dai componenti della Procura federale; 2 – per essere rientrato, al termine della gara, sul terreno di gioco per unirsi al resto della squadra e dirigersi sotto la curva dei propri sostenitori. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TROTTA MARCELLO (TRIESTINA) per avere, al 21° minuto circa del primo tempo, pronunciato per sette volte, in un unico contesto, un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina aggiuntiva della sua Squadra. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. (r. proc. fed.), ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021- 2022.

MARTINEZ MIGUEL ANGEL (TRIESTINA) per avere, al 46° minuto circa del primo tempo, pronunciato, per tre volte, in un unico contesto, un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. (r. proc. fed.), ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021- 2022.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

BARRECHENECHEA ENZO ALAN TOMAS (JUVENTUS U23)

COMPAGNON MATTIA (JUVENTUS U23)

BORRELLI GENNARO (MONOPOLI)

DE ROSE FRANCESCO (PALERMO)

SILVA JACOPO (RENATE)

CALVANO SIMONE (TRIESTINA)

CRIMI MARCO (TRIESTINA)

LIGI ALESSANDRO (TRIESTINA)

VOLTA MASSIMO (TRIESTINA)

DESSENA DANIELE (VIRTUS ENTELLA)