Palmese, penalizzazione e ammenda: la decisione del TFN

Sanzionata la US Palmese ASD con un’ammenda complessiva di 3mila euro e due punti di penalizzazione che vanno ad inficiare la classifica della stagione andata in archivio. Ecco i dispositivi del Tribunale Federale:

Dispositivo n. 107/TFN-SD 2019/2020

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

Cons. Roberto Proietti – Presidente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);
Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;
Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;
ha pronunciato nella riunione fissata il 10 giugno 2020, a seguito del Deferimento n. 10783/580 pf 19-20 GC/GT/mg del 20.02.2020 a carico del Sig. Simone Rocco e della
società US Palmese ASD, il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:

– per il Sig. Simone Rocco, l’inibizione di mesi 6 (sei);

– per la società US Palmese ASD, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

Dispositivo n. 108/TFN-SD 2019/2020

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da

Cons. Roberto Proietti – Presidente;
Avv. Valentino Fedeli – Componente (Relatore);
Avv. Giovanni Marco Zoppi – Componente;
Dott. Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA;

ha pronunciato nella riunione fissata il 10 giugno 2020, a seguito del Deferimento n. 10821/581 pf 19-20 GC/GT/mg del 21.02.2020 a carico del Sig. Simone Rocco e della
società US Palmese ASD,

il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di consiglio, accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni:

– per il Sig. Simone Rocco, l’inibizione di mesi 6 (sei);

– per la società US Palmese ASD, la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).