Palermo: spunta un ennesimo caso di palloni lanciati in campo. Il Giudice Sportivo in quel caso…

Nella serata di ieri alcuni calciatori del Frosinone, durante la gara contro il Palermo, hanno lanciato alcuni palloni in campo per interrompere il gioco e questo è un chiaro comportamento antisportivo. Nella stagione 2002/2003, durante la Finale di Coppa Italia di calcio a 5 tra Lazio e Prato si è visto lo stesso copione. In quel caso il Giudice Sportivo decretò per far ripetere la gara. Di seguito il comunicato pubblicato allora:
Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito
dal rappresentante dell’A.I.A., Sig. Maurizio
Cecchini, nella seduta del 2/04/2003, ha adottato le
decisioni che di seguito integralmente si riportano:


4.1.1. Coppa Italia Calcio 5 Serie A

GARA DEL 01/04/2003

GARA DEL 01/04/2003 NUOVA ASS. SPORT. LAZIO CA5 –
PRATO CALCIO A CINQUE

Preannuncio di reclamo

Reclamo proposto dalla società PRATO CALCIO A CINQUE
avverso l’esito della gara NUOVA ASS. SPORT. LAZIO CA5
– PRATO CALCIO A CINQUE – Finale di Coppa Italia Serie
A –

Il Giudice Sportivo,

rilevato che il preannuncio in oggetto è stato
prodotto dalla società ricorrente senza osservare i
termini ridotti di cui al C.U. n° 294 del 5.3.2003 che
prevedevano l’inoltro dello stesso entro trenta minuti
dalla fine dell’incontro, lo respinge dichiarandolo
inammissibile.

Delibera del Giudice Sportivo

GARA DEL 01/04/2003 NUOVA ASS. SPORT. LAZIO CA5 –
PRATO CALCIO A CINQUE

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali trasmessi dagli arbitri e
dal Commissario di campo in ordine alla gara NUOVA
ASS. SPORT. LAZIO CA5 – PRATO CALCIO A CINQUE, Finale
di Coppa Italia 2003, rileva quanto segue:

nel corso dell’incontro sostenitori locali sputavano
contro i calciatori della squadra avversaria,
attingendoli; in più circostanze alcuni di detti
sostenitori rivolgevano cori di contenuto razzista nei
confronti di un calciatore di colore della squadra
avversaria. Durante la gara e più frequentemente nel
secondo tempo, persone non identificate ma
appartenenti alla società NUOVA ASS. SPORT. LAZIO CA5,
in quanto indossanti la tuta sociale, dall’esterno del
terreno di gioco profferivano reiterate frasi
offensive all’indirizzo degli arbitri e dei calciatori
avversari.

Al decimo minuto del secondo tempo, sul risultato di
3-2 a favore della NUOVA ASS. SPORT. LAZIO CA5 un
calciatore della società, identificato dagli arbitri,
posizionato all’esterno e dietro la panchina della
propria squadra, lanciava volontariamente sul terreno
di gioco un pallone, proprio mentre la squadra
avversaria stava sviluppando un’azione d’attacco dalla
quale, ad avviso dell’arbitro, poteva scaturire una
concreta possibilità di realizzare una rete, con lo
scopo manifesto di obbligare il direttore di gara ad
interrompere il giuoco. Al 18′ del secondo tempo il
dirigente accompagnatore ufficiale della NUOVA ASS.
SPORT. LAZIO CA5 entrava indebitamente sul terreno di
gioco e, con lo spazzolone, utilizzato per asciugare
il campo, sgambettava un calciatore della squadra
avversaria che stava sviluppando una efficace azione
d’attacco inducendo l’arbitro a interrompere il
giuoco. Al 19′ del secondo tempo, infine, altro
calciatore della NUOVA ASS. SPORT. LAZIO CA5,
anch’esso posizionato all’esterno e dietro la panchina
della propria squadra lanciava sul terreno di gioco un
pallone mentre la squadra avversaria stava sviluppando
un ulteriore azione d’attacco, ritenuta dall’arbitro
destinata a creare una chiara occasione da rete, col
chiaro intento di costringere l’arbitro ad
interrompere il giuoco per l’ennesima volta.

A fine gara numerosi sostenitori locali (circa un
centinaio) invadevano in segno d’esultanza il terreno
di giuoco ponendo in essere comportamenti nei
confronti dei calciatori della squadra avversaria che
determinavano situazioni di tensione e pericolo.

Alla luce di quanto rappresentato, si deve concludere
che gli specifici comportamenti posti in essere
volontariamente dai tesserati della NUOVA ASS. SPORT.
LAZIO CA5 nel corso dell’incontro finalizzati
sistematicamente ad interrompere efficaci azioni di
attacco della squadra avversaria, hanno avuto
influenza diretta sul regolare svolgimento della gara
e sono stati perpetrati dolosamente al fine di far
conseguire alla società di appartenenza un ingiusto
vantaggio, in palese violazione dei principi di
lealtà, correttezza e probità contemplati
dall’articolo 1 del C.G.S..

P.Q.M.

Visti gli articoli 1,12,13,14,24 e 31 del C.G.S.,
decide:

a) di non omologare il risultato dell’incontro NAS
LAZIO C/5 – PRATO CALCIO A CINQUE disponendone la
ripetizione in campo neutro ai sensi dell’articolo 12,
4° comma, lettera C del C.G.S.;

b) di comminare alla società NAS LAZIO C/5, ai sensi
dell’articolo 13, comma 1 del C.G.S., la squalifica
del terreno di gioco per una giornata effettiva di
gara, nonché l’ammenda di ? 4000,00 per i
comportamenti posti in essere dai propri sostenitori a
titolo di responsabilità oggettiva e per quelli
realizzati dai propri tesserati a titolo di
responsabilità diretta. Nel paragrafo che segue si
riportano i provvedimenti disciplinari adottati a
carico di tesserati.

Provvedimenti disciplinari

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono
state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A carico di dirigenti

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art.
14 del C.G.S. fino al 30/06/2003 al Sig. LANZI LUIGI
(NUOVA ASS. SPORT. LAZIO C/5)

Perché presente in panchina in qualità di dirigente
accompagnatore ufficiale, a gioco in svolgimento
entrava indebitamente sul terreno di gioco con lo
spazzolone utilizzato per asciugare il campo con il
quale sgambettava un calciatore avversario che stava
rilanciando un’azione d’attacco della propria squadra
impedendogli la prosecuzione della corsa e
costringendo l’arbitro ad interrompere il giuoco.

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art.
14 del C.G.S. fino al 16/04/2003 al Sig. CAPRARI
WALTER (NUOVA ASS. SPORT. LAZIO C/5)

Presente in panchina in qualità di dirigente addetto
agli ufficiali di gara veniva allontanato per
comportamento non regolamentare sul terreno di gioco.
Assisteva al prosieguo dell’incontro dalla tribuna
urlando in maniera esagitata e scomposta.

A carico di allenatori

Squalifica fino al 31/05/2004

MARINI FABRIZIO (NUOVA ASS. SPORT. LAZIO C/5)

Allontanato per proteste nei confronti del secondo
arbitro, alla notifica del provvedimento rivolgeva al
predetto direttore di gara frase offensiva. Assisteva
al prosieguo dell’incontro dalla tribuna da dove
impartiva direttive ai propri calciatori e rivolgeva
urla ed invettive ai calciatori della squadra
avversaria.

A carico di calciatori

Espulsi dal campo

squalifica per una gara effettiva

RUFO ALESSANDRO (NUOVA ASS. SPORT. LAZIO C/5)

Per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti
di un avversario.

squalifica per una gara effettiva per doppia
ammonizione

QUATTRINI MASSIMO (PRATO CALCIO A CINQUE)

Per condotta scorretta nei confronti di un avversario
e per proteste nei confronti dell’arbitro.

Non espulsi dal campo

Squalifica fino al 30/06/2003

FRANZOI DAVERSON (NUOVA ASS. SPORT. LAZIO C/5)

Perché verso la fine del secondo tempo durante un
azione d’attacco condotta dalla squadra avversaria
nella quale l’arbitro rilevava una concreta occasione
di realizzare una rete, posizionatosi all’esterno del
terreno di gioco insieme ad altri sostenitori locali
lanciava sul terreno di gioco un pallone col chiaro
intento d’indurre l’arbitro ad interrompere il gioco.
Per reiterate ingiurie rivolte nel corso del secondo
tempo al cronometrista ufficiale.

Squalifica fino al 30/06/2003

MUSTI ALESSIO (NUOVA ASS. SPORT. LAZIO CA5)

Perché, verso la metà del secondo tempo, durante un
azione d’attacco condotta dalla squadra avversaria
nella quale l’arbitro rilevava una concreta occasione
di realizzare una rete, posizionatosi all’esterno del
terreno di gioco lanciava sullo stesso un pallone col
chiaro intento d’indurre l’arbitro ad interrompere il
gioco. Per reiterate ingiurie rivolte nel corso del
secondo tempo al cronometrista ufficiale.

ammonizione (I Infr)

DE NICHILE DANIEL EDUARDO (NAS LAZIO C/5) LICCIARDI
ANDREA (NAS LAZIO C/5)

MONTOVANELLI CARLOS ALBERTO (NAS LAZIO C/5) RUFO
ALESSANDRO (NAS LAZIO C/5)

SALOMAO ROBERTO ADRIANO (NAS LAZIO C/5)

Le ammende irrogate con il presente comunicato
dovranno pervenire a questa Divisione entro e non
oltre il 18/04/2003.

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione
Calcio a Cinque il 03/04/2003.

Il Segretario Fabrizio Di Felice
Il Presidente Fabrizio Tonelli