Gds: “Assolti 4 tifosi del Trapani. Ecco cosa avevano fatto”

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sull’assoluzione dei quattro tifosi del Trapani. Ecco quanto riportato: “Entrare sul terreno di gioco di uno stadio, o comunque di un impianto sportivo, è reato, anche dopo il fischio finale dell’arbitro. Il principio, espresso dalla Corte di Cassazione in materia di manifestazioni sportive, aveva portato a processo uno dei leader della Curva Nord dello stadio Provinciale, Antonino Galloro, e altri tre tifosi, Vito Gigante, Gaetano Pace e Pietro Di Nicola, accusati, appunto, di «scavalcamento di recinzione» e «invasione del campo di gioco» al termine della partita che il Trapani, anche allora in serie B, disputò nel turno infrasettimanale serale, martedì 27 ottobre 2015, contro il Vicenza. Il giudice monocratico di Trapani, Benedetto Giordano, accogliendo le tesi dell’ avvocato Salvatore Longo, difensore dei 4 imputati, li ha assolti «perché il fatto non costituisce reato». L’avvocato Longo, che è stato responsabile del Trapani per i rapporti con la tifoseria, ha dimostrato che nessuno dei 4 era sceso in campo, a differenza di un altro tifoso che aveva preferito uscire dal processo patteggiando una condanna, limitandosi a restare ai margini della Curva. Né Antonino Galloro, Vito Gigante, Gaetano Pace e Pietro Di Nicola erano stati sottoposto a «daspo». Tuttavia il pm d’udienza, Angelo Martino, aveva chiesto la condanna dei 4 a 2 mesi di arresto ciascuno e al pagamento di un’ammenda. «Salvo che il fatto costituisca più grave reato – recita, infatti, la norma-, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell’impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 1.000 a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, l’interruzione definitiva della competizione calcistica»”.