Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo. Squalificato De Rose

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute dell’8 e del 9 novembre 2021 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PASCIUTI LORENZO (CARRARESE) per avere, al 31°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento con il pallone a distanza di gioco, colpiva con vigoria sproporzionata con la suola della scarpa un calciatore avversario all’altezza del costato, provocandogli corrispondenti segni dei tacchetti sul tronco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessiva della condotta e considerato che l’avversario ha potuto riprendere il gioco.

SERENA FILIPPO (GROSSETO) per avere, al 36°minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’arbitro, in quanto a seguito di una sua decisione, pronunciava al suo indirizzo frasi irrispettose ed offensive. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione.

MBENDE EMMANUEL (MONTEROSI TUSCIA) per avere, al 45 °minuto + 1 del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto a seguito della sua espulsione per doppia ammonizione, pronunciava al suo indirizzo frasi irrispettose e batteva ironicamente le mani. Una giornata per doppia ammonizione e una giornata in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione.

VIVACQUA FRANCESCO (PICERNO) per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, dapprima commettendo un fallo in suo danno e, quindi, calpestandolo volontariamente sul fianco e arrecandogli dolore. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S, considerati, da una parte, le modalità complessive della condotta e il tipo di gesto posto in essere e, dall’altra, la circostanza che l’avversario ha ripreso il gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PINTO DANIELE (GIANA ERMINIO) GIGLIOTTI GUILLAUME (BARI)

DUTU EDUARD (AQUILA MONTEVARCHI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA DI PIAZZA MATTEO (FIDELIS ANDRIA) per avere, al termine del primo tempo, nell’uscire dal terreno di gioco, pronunciato due espressioni blasfeme in conseguenza delle decisioni assunte dall’arbitro. Ritenuta la continuazione, sanzione in applicazione dell’art. 37 C.G.S. (r. proc. fed.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

KALAJ SERGIO (CARRARESE)
SCOGNAMILLO STEFANO (CATANZARO)
VRDOLJAK MARIO (GROSSETO)
TERASCHI MARCO (LATINA)
MESSORI PIETRO (MANTOVA)
DI PAOLANTONIO ALESSANDRO (MONTEROSI TUSCIA)
DE ROSE FRANCESCO (PALERMO)
IEZZI ROBERTO (PRO VERCELLI)
DE LUCA GIUSEPPE (TRIESTINA)
TASCONE SIMONE (TURRIS)