Serie B: le decisioni del giudice sportivo. Ammenda per il Palermo

Sono appena state rese note le decisioni del giudice sportivo dopo la 26^ giornata di serie B. Ecco la lista dei giocatori fermati:

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BUSELLATO Massimiliano (Foggia): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MODOLO Marco (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Decima sanzione).

PETRICCIONE Jacopo (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quinta sanzione).

Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della settima giornata ritorno sostenitori
delle Società Ascoli, Brescia, Crotone, Foggia, Lecce, Livorno, Palermo, Salernitana e
Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto
nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di
vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 20.000,00 e diffida: alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, al momento
dell’ingresso nello stadio, forzato i cancelli dell’impianto, danneggiato i tornelli e messo fuori uso
i maniglioni anti-panico; per avere inoltre, al 27° del primo tempo, aggredito alcuni stewards
presenti nel loro settore ferendone lievemente quattro, generando un parapiglia tale da costringere gli stewards ad abbandonare il settore. Al contempo lanciavano in direzione delle Forze dell’Ordine, intervenute per cercare di ripristinare la calma, alcuni oggetti di vario genere;
sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la
Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo
tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione
all’art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze
dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. FOGGIA per avere suoi sostenitori, al termine della gara,
lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13,
comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini
preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 2° del primo tempo,
lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art.
13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a
fini preventivi e di vigilanza.