Palermo, multa di 5mila euro dal Giudice Sportivo. Le decisioni dopo la 7^ giornata di serie B

mantova palermo 26-27 (9)

Il club rosanero è stato sanzionato per il lancio di alcuni fumogeni nel recinto di gioco da parte dei propri sostenitori. Nel report del Giudice sportivo anche multe per Hellas Verona, Pisa, Cesena, Sampdoria, Arezzo, Juve Stabia e Mantova.

È stato reso noto il report del Giudice sportivo con le decisioni relative alla settima giornata di campionato. Tra i provvedimenti adottati figura anche un’ammenda di 5.000 euro nei confronti del Palermo, sanzionato per il comportamento di alcuni sostenitori nel corso della gara.


Come riportato nel comunicato ufficiale, la società rosanero è stata multata «per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco». La sanzione è stata attenuata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b) del Codice di giustizia sportiva.

Giudice sportivo, tutte le ammende dopo la settima giornata

Oltre al Palermo, il Giudice sportivo ha disposto sanzioni economiche nei confronti di altre sette società, per episodi verificatisi durante le gare o per ritardi nell’inizio delle partite.

La multa più alta è stata inflitta all’Hellas Verona, che dovrà pagare 7.000 euro. Seguono il Pisa, con un’ammenda di 6.000 euro, e Cesena, Palermo e Sampdoria, sanzionate con 5.000 euro ciascuna.

Di seguito il dettaglio di tutti i provvedimenti:

  • Hellas Verona – 7.000 euro: per cori offensivi rivolti dai propri sostenitori ai tifosi avversari e per il lancio di un petardo nel recinto di gioco al 38’ del primo tempo. Sanzione attenuata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS.
  • Pisa – 6.000 euro: per il lancio di un fumogeno sul terreno di gioco al 32’ del primo tempo, episodio che ha costretto l’arbitro a interrompere la partita per circa un minuto per consentirne la rimozione, e di altri quattro fumogeni nel recinto di gioco. Sanzione attenuata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS.
  • Cesena – 5.000 euro: per cori offensivi rivolti dai propri sostenitori ai tifosi avversari nel corso del primo tempo e per il lancio di un petardo nel recinto di gioco al 38’. Sanzione attenuata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS.
  • Palermo – 5.000 euro: per il lancio di alcuni fumogeni nel recinto di gioco da parte dei propri sostenitori. Sanzione attenuata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS.
  • Sampdoria – 5.000 euro: per il lancio di alcuni fumogeni sul terreno di gioco al 48’ del secondo tempo, che ha costretto l’arbitro a fermare la gara per circa un minuto per permetterne la rimozione. Sanzione attenuata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS.
  • Arezzo – 3.000 euro: a titolo di responsabilità oggettiva, per aver provocato ingiustificatamente un ritardo di circa tre minuti nell’inizio del primo tempo.
  • Juve Stabia – 3.000 euro: a titolo di responsabilità oggettiva, per aver provocato ingiustificatamente un ritardo di circa tre minuti nell’inizio del primo tempo.
  • Mantova – 1.000 euro: per il lancio di una bottiglietta di plastica nel recinto di gioco da parte dei propri sostenitori al 41’ del secondo tempo. Sanzione attenuata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS.

Il totale delle sanzioni

Complessivamente, le ammende comminate alle otto società ammontano a 35.000 euro. Per il Palermo, dunque, arriva una sanzione da 5.000 euro legata al comportamento dei propri sostenitori, nell’ambito dei provvedimenti disciplinari adottati dopo la settima giornata di campionato.