Le Sezioni Unite hanno respinto i ricorsi contro la conclusione dei campionati FIGC /LND 2019/20 – Il Comunicato del CONI

Il Collegio di Garanzia dello Sport, a Sezioni Unite, presiedute dal Presidente Franco Frattini, ha respinto tutti i ricorsi esaminati e trattati oggi.

Di seguito, l’indicazione dei ricorsi discussi e respinti, riuniti per connessione oggettiva:

– giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 32/2020, presentato, in data 16 giugno 2020, dalla società Monterosi F.C. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Dipartimento Interregionale LND;

– giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 33/2020, presentato, in data 16 giugno 2020, dalla società S.S.D Jesina Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Dipartimento Interregionale LND;

 giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla A.S.D. Grumentum Val d’Agri contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), al Dipartimento Interregionale LND, alla A.S.D. Agropoli 1921, alla F.C. Francavilla, A.C. Nardò S.r.l., alla A.S.D. Nocerina 1910, alla A.S.D. Nocerina 1910 e alla S.S.D. Fidelis Andria 2018 S.r.l.);

 giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 35/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla A.S.D. Città di Anagni Calcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), al Dipartimento Interregionale LND, alla Academy Ladispoli U.S.D. S.r.l., alla A.S.D. Pro Calcio Tor Sapienza, alla A.S.D. Polisportiva Calcio Budoni, alla F.C. Aprilia Racing Club S.r.l. e alla S.S.D. Arzachena Academy C.S. S.r.l.)

 giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 36/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla S.S.D. Vigasio a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), al Dipartimento Interregionale LND, alla A.S.D. Villafranca, alla A.S.D. San Luigi Calcio, alla Polisportiva Tamai A.S.D., alla Società Calcio Montebelluna 1919 S.S.D. a r.l. e alla S.S.D. Delta Calcio Porto Tolle S.r.l.);

 giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 37/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla Milano City B.G. F.C. S.S.D. a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), al Dipartimento Interregionale LND, alla U.S. Inveruno, alla U.S.D. Dro Alto Garda Calcio, alla U.S.D. Levico Terme, alla Villa Valle A.S.D. a r.l. e alla U.S.D. Caravaggio);

 giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 38/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla S.S.D. Chieti F.C. 1922 a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), al Dipartimento Interregionale LND, alla S.S.D. Jesina Calcio S.r.l., alla Avezzano Calcio S.S.D. S.r.l., Sangiustese S.S.D. a r.l., alla S.S.D.a r.l. Real Giulianova e alla San Marino Calcio S.r.l. – Cattolica S.M.);

– giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 39/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla Avezzano Calcio a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti della FIGC (LND) ed il Dipartimento Interregionale FIGC-LND;

 giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 40/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla S.S.D. Marsala Calcio a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), al Dipartimento Interregionale LND, alla Unione Sportiva Calcistica Palmese 1912 A.S.D., alla ACD San Tommaso Calcio, alla A.S.D. Corigliano Calabro, alla A.S. Roccella 1935 e alla A.S.D. Marina di Ragusa);

 giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 41/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla Unione Sportiva Calcistica Palmese 1912 A.S.D. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), al Dipartimento Interregionale LND, alla ACD San Tommaso Calcio, alla S.S.D. Marsala Calcio a r.l., alla A.S.D. Corigliano Calabro, alla A.S. Roccella 1935 e alla A.S.D. Marina di Ragusa);

 giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 42/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla Academy Ladispoli U.S.D. s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), al Dipartimento Interregionale LND, alla A.S.D. Città di Anagni Calcio, alla A.S.D. Pro Calcio Tor Sapienza, alla A.S.D. Polisportiva Calcio Budoni, alla F.C. Aprilia Racing Club S.r.l e alla S.S.D. Arzachena Academy C.S. S.r.l.);

 giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 43/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla A.C. Nardò S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND);

 giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 44/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla USD Fezzanese contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti della FIGC (LND) e nei confronti del Dipartimento Interregionale FIGC-LND, la società G.S.D. Ghivizzano Borgoamozzano e la società A.C. Bra A.S.D.;

 giudizi iscritto al R.G. ricorsi n. 45/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla U.S.D. Levico Terme contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), (e con notifica effettuata alla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC (LND), al Dipartimento Interregionale FIGC-LND, alle società U.S. Inveruno, U.S.D. Dro Alto Garda Calcio, Milano City B.G. F.C. S.S.D. a r.l., Villa Valle A.S.D. a r.l., U.S.D. Caravaggio);

 giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 46/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla A.S.D. Pomezia Calcio 1957 contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti della FIGC (LND), il Dipartimento Interregionale FIGC-LND;

 giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 47/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla U.S. Inveruno contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (e con notifica effettuata alla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC (LND), al Dipartimento Interregionale FIGC-LND, alle società U.S.D. Levico Terme, U.S.D. Dro Alto Garda Calcio, Milano City B.G. F.C. S.S.D. a r.l., Villa Valle A.S.D. a r.l., U.S.D. Caravaggio);

 al R.G. ricorsi n. 48/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dalla A.S.D. U.S. Agropoli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (e con notifica effettuata alla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC (LND), al Dipartimento Interregionale FIGC-LND, alle società F.C. Francavilla, A.C. Nardò S.r.l., A.S.D. Grumentum Val d’Agri, A.S.D. Nocerina 1910, S.S.D. Fidelis Andria 2018 S.r.l.);

tutti vertenti avverso la decisione emessa dal Consiglio Federale della FIGC, in data 10 giugno 2020 e pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 214/A, recante “Modalità di conclusione dei campionati organizzati dalla LND nonchè di definizione degli esiti della Stagione Sportiva 2019/2020”, nonchè il Comunicato Ufficiale n. 314, emesso dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 10 giugno 2020, che recepisce le decisioni emesse dal Consiglio Federale nel C.U. di cui sopra;

– giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 50/2020, presentato, in data 19 giugno 2020, dalla USD Fezzanese contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Dipartimento Interregionale LND, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti delle società GSD Ghivizzano Borgoamozzano e AC Bra ASD per l’annullamento della delibera assunta dalla LND di cui al C.U. n. 324 del 18 giugno 2020 – nella parte in cui stabilisce che, per le promozioni e retrocessioni, nel caso si verifichi parità di punti e di gare disputate prima dell’interruzione definitiva dei Campionati, si applica la classifica avulsa, di cui all’art. 51 NOIF, compreso il criterio degli scontri diretti, anche se la disputa degli stessi risulta incompleta – e del CU Dipartimento Interregionale n. 113 del 19 giugno 2020, nella parte in cui dichiara retrocessa la suddetta ricorrente per la peggior classifica avulsa rispetto alle società GSD Ghivizzano Borgoamozzano e AC Bra ASD, nonché di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alle predette delibere.