FIGC: AMMISSIBILE INTERVENTO PALERMO, NO AL VENEZIA – LE MOTIVAZIONI

Il Tribunale Federale Nazionale, con un comunicato pubblicato sul sito della FIGC, spiega le motivazione dell’ammissione del Palermo e non del Venezia sull’ormai noto caso Parma:

Alla riunione odierna, preliminarmente, questo Tribunale, preso atto della richiesta di intervento nel giudizio, formulata ex art. 41, comma 7 CGS dalle Società US Città di Palermo Spa e Venezia FC Srl, che hanno sostenuto sussistente un interesse di classifica, sentite le altre parti, oppostesi all’intervento del Venezia FC Srl e non oppostesi a quello della US Città di Palermo Spa, ha provveduto con l’ordinanza che di seguito si riporta: Ordinanza Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, viste le istanze presentate ai sensi dell’art. 41, comma 7 CGS e 33, comma 3 CGS, dalle Società Venezia FC e US Città Di Palermo Spa; udita la discussione degli interventi e della Procura Federale; ritiene ammissibile l’intervento della Società US Città Di Palermo Spa, in quanto portatrice di interesse diretto in relazione alla posizione in classifica acquisita al termine della s.s. 2017- 18, nonché finalista nel girone dei play-off 2017-18; ritiene invece inammissibile l’istanza di intervento della Società FC Venezia, in carenza di un interesse anche indiretto, riguardo al procedimento in corso, poiché la Società fonda il proprio Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019 intervento su un ipotetico e instaurando procedimento relativo alla posizione della Società US Città Di Palermo Spa, il cui stato, secondo quanto riferisce la Procura Federale, è in fase meramente istruttoria.

Ammette l’intervento della Società US Città Di Palermo Spa. Respinge l’intervento della Società FC Venezia. Dispone il proseguimento del dibattimento. Proseguito il procedimento, la Procura Federale, rappresentata dal Procuratore Aggiunto Dott.Gioacchino Tornatore e dal Sostituto Avv. Dario Perugini, ha insistito per l’accoglimento delcdeferimento e formulato le seguenti richieste sanzionatorie:– per Calaiò Emanuele, squalifica di anni 4 (quattro) e ammenda di € 50.000,00 (Euro cinquantamila/00); – per la Società Parma Calcio 1913 Srl, penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, dacomputarsi sulla classifica finale del campionato 2017/2018 o, in subordine, penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, da scontarsi nel campionato 2018/2019. Il difensore della US Città di Palermo Spa, associatosi alle conclusioni della Procura Federale in punto di responsabilità dei deferiti, ha chiesto irrogarsi, con riferimento alla Società Parma Calcio, la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica avuto riguardo alla classifica finale del campionato 2017/2018. Le difese dei deferiti hanno ripercorso le argomentazioni formulate nelle memorie difensive e si sono riportati alle conclusioni ivi rassegnate. In particolare, la difesa del calciatore Calaiò ha insistito sulla valenza esimente del quarto messaggio, con cui il calciatore avrebbe comunicato al De Col che si trattava di uno scherzo, mentre la Procura, che pure lo avrebbe escluso dal novero di quelli aventi contenuto illecito, lo avrebbe contraddittoriamente valorizzato per sostenere il contenuto illecito dei primi. Sul punto, la Procura Federale ha replicato che solo in sede dibattimentale la difesa del calciatore avrebbe sostenuto che si sarebbe trattato di uno scherzo sin dai primi messaggi, mentre con la memoria difensiva avrebbe sostenuto che il calciatore intendeva riferirsi alla propria incolumità fisica, di talché sarebbe stata fornita altra ricostruzione dei fatti caratterizzata, al pari della prima, da inverosimiglianza. La difesa della Società, ancora evidenziata la circostanza che i messaggi non sarebbero stati percepiti come un tentativo di illecito e, rimarcato il presunto ritardo con cui la Procura,ricevuta la segnalazione sin dal 14.5.2018, avrebbe avviato le indagini solo in data 4.6.2018, ha lamentato che, nella fattispecie, la Società non avrebbe potuto esercitare alcun controllo sul comportamento del calciatore, circostanza che ne escluderebbe e/o limiterebbe in termini sanzionatori l’eventuale responsabilità.Sul punto, la Procura Federale, rimarcato che la qualificazione giuridica del fatto non compete ai tesserati, ha precisato come non possa parlarsi di ritardo rispetto al momento iniziale delle indagini, sia per il gran numero di comunicazioni che normalmente le pervengono, sia perché comunque avviata, l’indagine, entro i trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare SS 2018/2019“.