Serie B: quante multe dopo il primo turno! In due squalificati per 3 giornate

Dopo la prima giornata di campionato di serie B, ecco le decisioni del Giudice sportivo:

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso delle gara, acceso alcuni bengala e fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CREMONESE per avere suoi sostenitori, nel corso delle gara, acceso alcuni fumogeni e bengala nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore numerosi fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. BENEVENTO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso nel proprio settore due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. HELLAS VERONA per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa tre minuti.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PADOVA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, acceso nel proprio settore due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. SPEZIA per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, fatto esplodere un petardo nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

GASTALDELLO Daniele (Brescia): per avere, al 24° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco ed in reazione ad un fallo subito, colpito con un pugno al viso un calciatore della squadra avversaria.

GRECO Leandro (Cremonese): per avere, al 7° del secondo tempo, colpito con una violenta manata al volto un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GOLEMIC Vladimir (Crotone): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

MARRAS Manuel (Pescara): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00 GRASSADONIA Gianluca (Foggia): per avere, al 34° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale uscendo dall’area tecnica e urlando all’indirizzo del Direttore di gara espressioni irriguardose; inoltre, all’atto dell’allontanamento, assumeva un atteggiamento minaccioso nei confronti del Quarto Ufficiale al quale indirizzava espressioni irriguardose.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 3.000,00 COLANTUONO Stefano (Salernitana): per avere, al 13° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; per avere inoltre, all’atto dell’allontanamento, rivolto al Direttore di gara espressioni irriguardose; la prima infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

COCCIA Mariano (Salernitana): per avere, al 47° del secondo tempo, contestato platealmente
una decisione arbitrale.

AMMONIZIONE

FISCHETTI Antonio (Cosenza): per avere, al 5° del secondo tempo, contestato una decisione
arbitrale.

PINCENTE Luigi (Cosenza): per avere, al 5° del secondo tempo, contestato una decisione
arbitrale.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

AVALLONE Salvatore (Salernitana): per avere, al 44° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, uscendo dall’area tecnica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE

FOGGIA Pasquale (Benevento): per avere, al 48° del secondo tempo, contestato l’operato arbitrale, alzandosi dalla panchina, dopo essere già stato richiamato in precedenza.

PUGLIESE Francesco (Cosenza): per avere, al 5° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale.

TRINCHERA Stefano (Cosenza): per avere, al 5° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

VOMMARO Umberto (Cosenza): per avere, al 5° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale“.

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Redazione Ilovepalermocalcio