Serie B: decisioni del giudice sportivo. Squalificato un rosanero. Stangata per il Pescara

Sono appena state rese note le decisioni del giudice sportivo dopo la 22^ giornata di serie B. Ecco la lista dei giocatori squalificati:

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00

DOMIZZI Maurizio (Venezia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione
aggravata perché capitano della squadra (Ottava sanzione); per avere al 36° del secondo tempo,
dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, spinto alcuni avversari che si trovavano nei
pressi.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BRANCA Simone (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).

CORSI Angelo (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).

DEL GROSSO Cristiano (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;
già diffidato (Quinta sanzione).
102/255

GERBO Alberto (Foggia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).

GRAVILLON Andreaw Rayan (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MURAWSKI Radoslaw Pawel (Palermo): per comportamento scorretto nei confronti di un
avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VIGNALI Luca (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già
diffidato (Quinta sanzione).

SOCIETA’

Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata ritorno sostenitori
delle Società Brescia, Crotone e Pescara hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12
comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore
materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PESCARA a titolo di responsabilità diretta, in relazione al
comportamento tenuto dal Presidente nel corso della gara.
Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, al 14° del primo tempo,
lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13,
comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini
preventivi e di vigilanza.

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Redazione Ilovepalermocalcio