Procura Federale: deferiti il Catania e l’amministratore unico Astorina. Il Comunicato

Quattro deferimenti a carico del Catania sono stati comunicati dalla Procura Federale sul sito della Figc:

Il Procuratore Federale f.f., a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:  Sig. ASTORINA Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società CALCIO CATANIA S.p.A.: per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lettera C), paragrafo VI), punto 8) delle N.O.I.F. e del C.U. n. 186/A del 14/04/2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31 maggio 2020, l’indicatore di liquidità calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale consolidata al 31/12/2019, l’indicatore di indebitamento e l’indicatore di costo del lavoro allargato. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;  La Società CALCIO CATANIA S.p.A.: – per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.: – per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. ASTORINA Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società CALCIO CATANIA S.p.A.; – per la violazione dell’art. 85, lettera C), paragrafo VI), punto 8) delle N.O.I.F. e del C.U. n. 186/A del 14/04/2020: – per rispondere a titolo di responsabilità propria per non aver depositato, entro il 31 maggio 2020, l’indicatore di liquidità calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale consolidata al 31/12/2019, l’indicatore di indebitamento e l’indicatore di costo del lavoro allargato; – con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.18, comma 1, del vigente C.G.S..

Il Procuratore Federale f.f., a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:  Sig. ASTORINA Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società CALCIO CATANIA S.p.A.: per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 31, comma 1, del C.G.S. e 80 delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver prodotto alla Co.Vi.So.C., nonostante formale richiesta del 03/06/2020 prot. 2050/2020, informazioni ed evidenza documentale in merito alla situazione societaria e al piano previsionale finanziario sino al termine della corrente stagione sportiva. In relazione a poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;  La Società CALCIO CATANIA S.p.A.: – per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. ASTORINA Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società CALCIO CATANIA S.p.A.; – per la violazione degli artt. 31, comma 1, del C.G.S. e 80 delle N.O.I.F.: per rispondere a titolo di responsabilità propria per non aver fornito alla Co.Vi.so.C., nonostante formale richiesta del 03/06/2020 prot. 2050/2020, informazioni ed evidenza documentale in merito alla situazione societaria e al piano previsionale finanziario sino al termine della corrente stagione sportiva; – con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.18, comma 1, del vigente C.G.S..

Il Procuratore Federale f.f., a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:  Sig. ASTORINA Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società CALCIO CATANIA S.p.A.: per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lettera C), paragrafo VII), punto 2) delle N.O.I.F. e del C.U. n. 186/A del 14/04/2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31 maggio 2020, l’indicatore di patrimonializzazione calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale consolidata al 31/12/2019. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;  La Società CALCIO CATANIA S.p.A.: – per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. ASTORINA Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società CALCIO CATANIA S.p.A.; – per la violazione dell’art. 85, lettera C), paragrafo VII), punto 2) delle N.O.I.F. e del C.U. n. 186/A del 14/04/2020: per rispondere a titolo di responsabilità propria per non aver depositato, entro il 31 maggio 2020, l’indicatore di patrimonializzazione calcolato sulla base delle risultanze della relazione semestrale consolidata al 31/12/2019 ; – con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.18, comma 1, del vigente C.G.S..

Il Procuratore Federale f.f., a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:  Sig. ASTORINA Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società CALCIO CATANIA S.p.A.: per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lettera C), paragrafo II), punto 2) delle N.O.I.F. e del C.U. n. 186/A del 14/04/2020, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il 31 maggio 2020, la relazione semestrale consolidata al 31/12/2019. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;  La Società CALCIO CATANIA S.p.A.: – per la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S.: – per rispondere a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. ASTORINA Giovanni Luca Rosario, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società CALCIO CATANIA S.p.A.; – per la violazione dell’art. 85, lettera C), paragrafo II), punto 2) delle N.O.I.F. e del C.U. n. 186/A del 14/04/2020: – per rispondere a titolo di responsabilità propria per non aver depositato, entro il 31 maggio 2020, la relazione semestrale consolidata al 31/12/2019 ; – con l’applicazione della recidiva prevista dall’art.18, comma 1, del vigente C.G.S..

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Redazione Ilovepalermocalcio