È arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito a quanto accaduto durante Cremonese-Inter, gara segnata dal lancio di un petardo esploso nei pressi di Emil Audero, attuale portiere della Cremonese ed ex Palermo, elemento che ha riportato alla mente il suo passato in rosanero.
L’episodio si è verificato al terzo minuto del secondo tempo, quando un ordigno pirotecnico lanciato dagli spalti è esploso vicino all’estremo difensore grigiorosso, provocandone il momentaneo stordimento e costringendo l’arbitro a sospendere la partita per alcuni minuti. Attimi di forte tensione, con la netta presa di posizione dei giocatori dell’Inter contro il comportamento della propria tifoseria.
Il Giudice Sportivo ha ora ufficializzato il verdetto, tenendo conto della gravità dei fatti ma anche della collaborazione del club nerazzurro e della palese dissociazione mostrata dai tesserati in campo. Di seguito la decisione integrale, riportata nel comunicato ufficiale:
“Ammenda di € 50.000,00 e diffida specifica: alla Soc. INTER per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato, sul terreno di giuoco, vario materiale pirotecnico (petardi e fumogeni); in particolare, al 3° del secondo tempo, lo scoppio di un petardo lanciato nei pressi di un calciatore della squadra avversaria comportava il momentaneo stordimento del medesimo e la sospensione della gara per circa tre minuti.
Rilevato che, pur trattandosi di fatti particolarmente gravi, questo Giudice debba adeguatamente valorizzare, in senso attenuante, il comportamento disponibile e collaborativo della Società ai fini della quasi immediata identificazione dei responsabili dell’accaduto (art. 29 lett. c) CGS), nonché la palese dissociazione dalle gravi manifestazioni in atto (art. 29 lett. d) CGS) evidenziata in modo fattivo anche dai calciatori in campo, durante la gara e al termine della stessa.
Si precisa che, in attuazione della diffida specifica, al ripetersi di simili comportamenti con rischio per l’incolumità di tesserati, Ufficiali di gara e personale addetto troveranno applicazione, ai sensi dell’art. 26 comma 3 CGS, una o più delle sanzioni previste dall’art. 8 comma 1 lett. d) e) f) CGS”.